Art. 48.
(Leggi di revisione statutaria).

      1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

 

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      2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all' Assemblea legislativa regionale.
      3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.
      4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.
      5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
      6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare.
      7. Le disposizioni contenute nell'articolo 70, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.